Nel prosieguo della storia della classe contadina nocerese, come già detto, per la "Proletaria" ci fu sempre da soffrire.
Le lotte appena concluse avevano portato una pace solo fittizia. Negli anni immediatamente successivi, infatti, sul piano legale seguì una serie infinita di vertenze tra essa, i De Luca e altri proprietari per i più svariati motivi.
Già il 16 ottobre 1953 fu chiesta al Tribunale Civile di Nicastro, da parte di Carlo e Giuseppe De Luca fu Eugenio , un’ingiunzione di pagamento nei confronti della cooperativa “La Proletaria”, il cui presidente era il sig. Giovanni Vaccaro.
E’ interessante leggera la lunga storia perché affiorano fatti e nomi di quel tempo e alcune particolari curiosità.
Questi alcuni passaggi della richiesta dei De Luca:
“De Luca di Lizzano Carlo e Giuseppe fu Eugenio, selettivamente domiciliato in Amantea, presso lo studio e in persona dell’Avv. Oscar Greco, dal quale saranno e sono rappresentati per mandato a piè del seguente atto, espongono e chiedono quanto segue:
In base al decreto prefettizio n. 35993/3 del 2-10-1946, la cooperativa-agricola “La Proletaria”, corrente in Nocera Terinese e rappresentata dal Presidente sign. Giovanni Vaccaro, detiene in concessione 216 tomolate del fondo Pietra della Nave, di proprietà degli astanti, per il canone annuo di quintali 121 di granone e quintali 43,20 di fagioli, netto di ogni riduzione e con salvezza di restituzione del 30% ove non venga concesso. Giusta documentazione allegata, il canone deve essere pagato immediatamente dopo il raccolto del grano, entro la prima quindicina di luglio, in denaro e in base alla media dei prezzi segnalati per detta epoca dalla Camera di Commercio. Per il 1953, quindi, gli astanti accreditano la somma complessiva di Lire 1.472.500 oltre i.g.e. in L. 44.175.
E poiché la Cooperativa, pur non contestando il pagamento, ripetutamente sollecitata, non ha provveduto, chiedono alla S.V.I. di volere emettere decreto ingiunzionale di pagamento per la somma complessiva di L. 1.516,675 interessi legali del 5% su L. 1.472.500 dalla domanda nonché per spese e competenza di procedura in conformità dell’allegata notula, da attribuire al sottoscritto procuratore distrattario. Si allegano ecc. ecc.”.
Letto il ricorso, il 17 ottobre la Cooperativa “La Proletaria”, con rappresentante e difensore gli avv. Domenico Foderaro di Catanzaro e Mario Roperti, fu condannata dal Presidente del Tribunale Carnovale al pagamento delle somme richieste, oltre le spese e competenze liquidate in lire 71.500.
Il 10 novembre, così, l’Aiuto Ufficiale Giudiziario della Pretura di Nocera, Secondo Mancini, consegnò l’ingiunzione nelle mani del presidente della cooperativa Giovanni Vaccaro. Il presidente accolse la richiesta e condannò “La Proletaria” al pagamento delle cifre richieste.
La cooperativa, però, propose immediatamente opposizione. Questa fu notificata ai De Luca dalla Pretura di Amantea con data 29 novembre 1953.
Questi alcuni importanti passi:
“Per successivi accordi tra le parti il canone in fagioli va corrisposto entro il mese di novembre di ciascun anno ed il canone in granone, entro il mese di febbraio successivo.
In esecuzione di tali obblighi e prima della scadenza dei termini di legge come sopra convenuti, la Cooperativa ha già offerto ai siggn. De Luca di Lizzano il canone in fagioli, dichiarandosi altresì pronta a corrispondere quello in granone. Tale offerta, che è stata rifiutata dai sigg. De Luca pretendendo gli stessi che il canone sopradetto venga corrisposto in denaro, viene rinnovata col presente atto, restando la Cooperativa istante in attesa di conoscere in quali magazzini e in quale data i siggn. De Luca intendano riceversi i prodotti dovuti.
Quanto sopra esposto rivela la illegittimità e quindi la nullità della opposta ingiunzione che avrebbe potuto essere richiesta ed ottenuta, nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e dopo un legittimo e preventivo atto di messa in mora, a termini di scadenza verificatisi, soltanto per ottenere la consegna della quantità di cose fungibili dovute, restando la determinazione del loro controvalore come semplice indicazione della somma pagabile in luogo delle cose dovute. E tutto ciò a prescindere dalla nullità formale di cui è inficiato l’opposto decreto, fra l’altro illegittimamente e nullamente intimato in forma esecutiva.
E pertanto, per questo e per altre ragioni che si riservano, la opponente Cooperativa “La Proletaria” cita con quest’atto i sigg. De Luca di Lizzano Carlo e Giuseppe fu Eugenio, entrambi residenti in Amantea, a comparire dinnanzi al Tribunale Civile di Nicastro e per esso dinnanzi al G.I. che sarà all’uopo designato e per la cui nomina si fa richiesta, il giorno 13 gennaio 1954 alle ore regolamentari con continuazione occorrendo del solito locale delle udienza istruttorie, con invito a costituirsi innanzi a tale Tribunale nel termine e nelle forme in cui agli art. 166 c.p.c. e 645 stesso codice con avvertimento che non costituendosi o non comparendo la causa sarà proseguita in loro contumacia, per ivi…” (ecc. ecc.)
Istruttore della causa fu designato il giudice Pasquale Carnevale.
La causa, dunque, ebbe la prima udienza il 13-1-1954.
Un'altra udienza si tenne l'11-5-54.
Nell'udienza del 15 giugno 1954 l'avvocato Greco dei De Luca richiese la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto previa cauzione ma il 19 giunsero le controdeduzioni autorizzate degli avvocati Foderaro e Roperti che ne chiesero l'inammissibilità o il rigetto.
"Va rilevato che il rapporto locatizio nel quale venne a concretarsi e risolversi la concessione delle terre di cui ci occupiamo, la Coperativa era tenuta a corrispondere in natura il canone dovuto. Se pel 1951 o 1952 si aderì, previa richiesta della Coopertaiva ed accettazione dei De Luca, al pagamento in contanti, ciò altro non può significare: o che venne in tal modo accordata alla Cooperativa, mancando ogni diversa espressa statuzione che annullasse il suo diritto contrattuale alla corrispensione del canone in natura, la facoltà di assolvere la propria prestazione in natura oppure in contanti.
La Cooperativa ha offerto ripetutamente e nei termini contrattuali, il dovuto canone in natura. I De Luca lo hanno rifiutato. Essi riconoscono ed ammettono l'avvenuta offerta (...) e riconoscono ed ammettono l'avvenuto rifiuto. L'offerta fu formalmente rinnovata con l'atto 18 gennaio 1954 e, ripetutamente, nel corso del giudizio. Essa, riflettendo cose mobili da consegnarsi in luogo diverso dal domicilio del creditore (in Nocera, laddove il domicilio del creditore è Amantea), deve ritenersi virtualmente effettuata anche agli effetti liberatori dell'obbligazione, "per intimazione", a mezzo dell'atto richiamato, e secondo la norma dell'art. 1209, mentre il rifiuto dei De Luca risulta da tutti gli atti e documenti di causa (ecc. ecc.)”.
Poi, in data 28 giugno 1954, la Camera di Consiglio con presidente Giovanni Romano, giudici Pasquale Carnevali e Gaspare Porchia, giunse la sentenza. L’opposizione della Cooperativa non fu accolta dalla Camera di Consiglio che la condannò al pagamento del 40% del prodotto ricavato dal secondo raccolto dell'annata agraria 1952-53 nel fondo “Pietra della Nave-Macchie”.
Inoltre, rigettava la richiesta di provvisionale e rimetteva la causa, con separata ordinanza, all'istruttore per gli incombenti relativi alla liquidazione del quantitativo di prodotto dovuto o del corrispondente valore.
La cooperativa, così come ricorda la sentenza dl 28 giugno, "chiedeva di provare per testi che per i primi quattro anni della concessione (dal 1946 al 1950) erano stati eseguiti due raccolti on la sola corrispensione del canone ordinario fissato nel decreto ma tale circostanza veniva esplicitamente ammessa dalle controparti, di guisa ché non si dava corso al sopra riferito mezzo istruttorio sostituito poi dalla richiesta di altra prova concernente la scarsità del raccolto dell'ultima annata a causa delle avverse condizioni atmosferiche e infestazioni di parassiti".
Sempre in data 28 giugno 1954, il Tribunale diede comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza. In essa, il tribunale "rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione e rinviava la causa all'udienza del 13 luglio 1954 per il prosieguo e le controdeduzioni sull'ammissibilità dei mezzi istruttori".
Il dispositivo della sentenza fu redatto il 29 luglio e depositato e depositato il 9 agosto 1954.
Nel frattempo, il 27 luglio si era svolta un'altra udienza durante la quale la cooperativa aveva nominato come consulente il perito agrario Bonacci Palmerino di Nocera mentre i De Luca avevano nominato consulente tecnico Bonaventura Conforti.
In data 5-10-1954 si tenne un’altra udienza e con la stessa data si rileva negli atti un “foglio aggiunto al verbale di causa”.
In esso si legge:
“L'avv. Greco per gli opposti rileva che l'accordo interceduto tra le parti nell'ottobre del 1950 esclude la figura della datio in solutum poiché, essendo costretta la Cooperativa a dare al terreno un periodo di riposo semestrale, al fine di consentire la cultura granaria, in sostituzione del granone e dei fagioli, si provvide a novazione parziale del rapporto, sia spostando il periodo di riposo, sia cambiando la coltura e sia, conseguentemente, pattuendo il pagamento del canone in denaro, in luogo dei quantitativi di granone e fagioli che controparte non avrebbe più potuto produrre.
Lo stesso avvocato rileva peraltro che la Cooperativa, insistendo sul pagamento in natura, opera tutto suo svantaggio, perché, in tal caso, il canone non sarebbe costituito da 121 q/li di granone e 43,20 di fagioli, ma da q/li 172,80 di granone e dall'anzidetto quantitativo di fagioli. E ciò per l'ovvia considerazione che, essendo l'insegnamento della Corte regolatrice, gli affittuari e le cooperative, £"anche nell'attuale regime di ammasso per contingente" non hanno diritto alla trattenuta del 30% quando corrispondono il canone in natura".
E inoltre:
"i contadini della cooperativa, fin da giugno 1953 ebbero a versare agli amministratori il denaro per il pagamento ai sigg. De Luca"
"gli amministratori comperarono il granone e i fagioli da commercianti del luogo onde realizzare un vantaggio sul prezzo, rispetto al mese di luglio."
"S'indicano a testimoni: Vocaturo Pasquale da Nocera”.
Il 12-10 si tenne poi una nuova udienza.
Il 9-12-1954 giunse da parte del Giudice Carnevale una Ordinanza pronunciata fuori udienza.
I De Luca venivano autorizzati "a procedere a sequestro conservativo del granturco non ancora raccolto esistente nel terreno di proprietà di essi De Luca concesso alla Cooperativa agricola "La proletaria" da Nocera Terinese, in danno alla Cooperativa stessa".
Un' udienza istruttoria si tenne il 21-12- dove fu sentito il perito Ungari Basilio nominato dal Tribunale stesso.
il 27 dicembre con un'ordinanza istruttoria il Tribunale nominò consulente tecnico il geom. Pietro Ardito di Nicastro "con l'incarico di accertare la quantità originaria ed attuale delle derrate che la Cooperativa agraria "La proletaria" assume di avere depositato verso la fine del 1953 in un magazzino sito in Nocera Terinese".
Il 25 gennaio 1955 la Cooperativa presentò in udienza quale testimone il prof. Antonio Ferlaino fu Natale di 35 anni (già presidente della Cooperativa fino al 1949 e poi semplice socio) e il 26 marzo il prof. Marchese Leopoldo di Domenicantonio (già sindaco supplente della Cooperativa), Curcio Ferdinando di Maria (già Direttore regolarmente retribuito della Cooperativa), Carlotto Corinto, cantiniere (che si occupava dello spaccio della Cooperativa) mentre non si presentò il prof. Vaccaro Giovanni di Fedele.
Questi testimoni erano tutti noceresi, eccetto il prof. Marchese, residente a Nicastro.
I De Luca presentarono come testimone a loro favore, come detto, Pasquale Vocaturo.
Si conservano i verbali del processo, con la deposizione dei quattro testi,.
Molto interessante quella del Curcio dalla quale si traggono molti particolari sulla situazione del tempo:
<<Posso attestare che nell'agosto 1953, come di consueto e dopo essermi consultato verbalmente con gli amministratori della Cooperativa, mi recai presso il marchese De Luca e gli proposi il pagamento del canone in danaro, offrendogli un milione e 367.000 in base alla cifra già pagata nell'anno precedente. L'offerta non fu accolta in quanto il marchese De Luca pretendeva che i fagioli venissero calcolati a L. 170 al chilo; acchè risposi che la Cooperativa avrebbe pagato in natura, non potendo accettare quel prezzo dato che sulla piazza i fagioli venivano venduti a 70-80 al chilo.
Successivamente, non ricordo se prima o dopo la notifica dell'ingiunzione, mi recai di nuovo dal De Luca per dirgli che l'indomani avremmo depositato nei suoi magazzini il granone ed i fagioli. In un primo momento il marchese De Luca rispondeva che non avrebbe ricevuto la merce; poi soggiunse in un secondo momento, che l'avrebbe ricevuta a condizione che il Presidente della Coop. controfirmasse una dichiarazione stilata da esso medesimo marchese De Luca e nella quale si sarebbe dovuto precisare che egli riceveva la merce in acconto ossia facendo il conguaglio tra il valore della merce e i prezzi di mercato, con la differenza suo credito>>.
Curcio a “domanda rispose”:
<<La conversazione col marchese De Luca si svolse in unico contesto di tempo e ricordo che egli ad un certo momento disse: <<Poiché avete la facoltà di pagare in natura, fatelo e poi mi darete il resto">>.
<<I fagioli offerti al De Luca erano quelli prodotti dallo stesso marchese e comprati dalla Coop. tramite il commerciante Marasco, da noi pregato a sua volta di comprarli dal De Luca>>.
<<I fagioli furono acquistati dal Marasco al prezzo di lire 120 al chilo.
Ritengo che il Marasco abbia comprato i fagioli a un prezzo inferiore alle lire 125; anzi ricordo che si confidò di averli acquistati a 115 lire al chilo.>>
<<Il granoturco era stato acquistato dal commerciante Giovanni Battista e mi sembra che provenisse dal salernitano. L'acquisto avvenne pure verso la fine di novembre. Infatti il marchese De Luca aveva detto che qualora avessimo voluto pagare in natura, avremmo dovuto versare contemporaneamente granturco e fagioli. Apparentemente il granone era della stessa qualità e dello stesso tipo di quello prodotto nei terreni De Luca e precisamente e di quello denominato zanna di cavallo. Non so se fosse granone raccolto nell'anno precedente>>.
<<A seguito del rifiuto del De Luca la merce venne depositata nel magazzino dove attualmente si trova. Ai De Luca fu data comunicazione a mezzo di atto per Ufficiale Giudiziario>>
<<A Nocera Terinese non esistevano altri magazzini in migliori condizioni di quello ove fu depositata la merce e che ci fu ceduto dal Partito Socialdemocratico>>
<<E' vero che successivamente al deposito io stesso offrii ai De Luca o meglio all'Avv. Greco di trasferire la merce nei loro stessi magazzini, allo scopo di una migliore conservazione delle derrate. Ricordo che a tale scopo mi recai ad Amantea, dove parlai con il procuratore dei De Luca, Avv. Greco, il quale mi rispose che il marchese non avrebbe accettato tale proposta e che non era il caso di perdere tempo>>
<<Mi risulta che in quell'epoca i De Luca avevano magazzini disponibili>>
<<La conversazione con l'Avv. Greco su tale argomento ebbe luogo, se non erro, verso il mese di Febbraio 1954.>>
<<La merce depositata corrispondeva ai seguenti quantitativi: 122 ql. di granone e ql. 43,20 di fagioli. La merce non era avariata né affetta da parassiti>>.
Il 1 febbraio Pietro Ardito iniziò il suo lavoro recandosi alle ore dieci a Nocera ricevuto dal vicepresidente Giuseppe Consolatore assieme a pochi soci della cooperativa e dal procuratore legale e dal consulente dei De Luca.
Il perito definì l'aria del magazzino (che misurava m. 6,30 x 3,10 ed era sito in Via Roma 45), "afosa e nauseabonda" e il locale assolutamente inadatto alla conservazione delle derrate.
Le derrate trovate erano in fagioli e granone "contenuti in sacchi grandi di iuta, colmi fino all'orlo, accuratamente legati e accatastati in diverse file".
I sacchi di fagioli erano 45, quelli di granone 121.
I fagioli erano al momento 36 quintali (45 sacchi x kg.80) e il granone 108.90 quintali (sacchi 12 x kg. 90) ma nel giorno del deposito (novembre 1953) dovevano essere di quintali 41,40 con un calo del 15% dovuto in piccola parte a stagionatura e in massima parte all'invasione del bruco "papuzzo" che ne aveva ridotto considerevolmente la polpa e 114 di granone. Poi era subentrato nel granone un essiccamento per prolungata stagionatura che aveva fatto perdere circa il 5% di peso. Per il perito, sarebbe bastato trovare un magazzino più adatto e più grande e le derrate si sarebbero conservate meglio. Le derrate depositate erano quasi il triplo di quelle consentite dal magazzino.
Il 16 febbraio 1955 il geom. Pietro Ardito chiede di voler depositare la relazione di perizia a lui commessa il 25 gennaio 1955.
La causa si estinse per conciliazione il 14 maggio 55. La cooperativa, alla fine, fu costretta a pagare il suo debito in lire 3.500.000.
La somma fu divisa in cinque rati annuali, quattro da 800 e l'ultima da 300 da corrispondere entro il 31 luglio di ogni anno dal momento del pagamento del fitto normale di ogni singolo anno a partire dal 1955.
Tratto da "NOCERA TERINESE Storia e Storie" Vol. 4 - Dal dopoguerra 1915-18 al Duemila di Adriano Macchione (ed. Ma.Per.)