Nel 1909 il marchese De Luca, dopo le agitazioni promosse da Michele Manfredi - Gigliotti, concesse ai componenti della Lega Agricola un “Contratto di colonia parziaria” su molte delle sue terre incolte.
Per i contadini, almeno al momento, si trattò di una vera e propria vittoria. Per rendersene conto basta leggere gli accordi raggiunti.
Il giornale “La Cooperazione” di Milano ritenne questo tipo di contratto tra proprietario e lavoratore il primo del genere in Italia.
Il contratto fu stipulato "nella casa del Sign. De Luca" il 1° ottobre 1908.
Questo il suo testo, del quale sopravvive anche l’originale:
“Il Sign. Marchese De Luca, costituito, cede il suo fondo rustico posto nel territorio di questo comune, sotto il nome di Pietra della Nave, a datare da oggi e per anni tre, in colonia parziaria al Direttore della Lega Agricola, sign. Michele Manfredi, il quale ne promette la coltivazione collettiva dei lavoratori, per il reciproco benessere ed ai costituenti contadini della Lega Agricola, i quali promettono lo stesso in favore dei loro compagni di lavoro che trovasi presenti a questo atto, in persona di:
Motta Giovanni
Nome illeggibile
Ferrari Francesco fu Giuseppe
Ambrosio Nicola di Michele
Rocca Antonio fu Michele
Ferlaino Luigi
Nome illeggibile
Pulicicchio Giovanni fu Giuseppe
Curcio Matteo fu Natale
Guido Giuseppe
Nome illeggibile
Macchione Ferdinando fu Gaspare
Essi accettano l'offerta fatta dal predetto Sig. De Luca ritenendola di ottima convenienza per il miglioramento economico dei lavoratori della terra, alla loro volta promettono solidalmente di disimpegnare con amore e costante lavoro, tutti quegli obblighi che provengono loro dal presente contratto e dalle leggi che regolano lo stesso.
Il Sign. De Luca, a sua volta, mette fin d'ora a disposizione dei predetti lavoratori il fondo Pietra della Nave, per incominciare i medesimi lavori; si obbliga inoltre di concorrere per metà alle spese industriali, come semenze, concimi, bovini (sic?), attrezzi industriali ecc. e alla Direzione tecnica.
I lavoratori solidalmente accettano, e solidalmente si obbligano a prestarvi la manodopera e di concorrere per metà alle sopracitate spese industriali ed alla direzione giornaliera.
A meglio precisare: Il frutto del ricavato dal lavoro e dalle piante sarà diviso in parti uguali tra i lavoratori ed il proprietario; spiegando che le divisioni saranno fatte all'aia per i cereali, nei magazzini pere tutt'altro, come ad esempio: mandorle, pere, ecc; i fichi però saranno divisi nelle piante a metà, e se secchi tre quarti andranno in favore dei lavoratori ed una in favore del proprietario. Il proprietario però si riserba per suo esclusivo conto e per patto assoluto ed espresso tutta la produzione dell'uliveto, meno quella degli altri alberi a pianta, che si troveranno in zona coltivata, che s'intende, fin da ora, dividersi in parti uguali coi lavoratori
I fatti su espressi riguardano le zone coltivate, che trovasi in detto territorio, mentre per le altre zone alquanto fangose (sic?) si stabilisce quanto appresso:
Le contrade Iannilla, Longo, Odoardi si cedono ai lavoratori per la durata di anni cinque, gratuite, da potere usufruire da esclusivi padroni di tutto il ricavato della terra e delle piante, meno degli ulivi,
per i quali, per dette contrade, si stabilisce:
Per tre anni , a datare dal gennaio millenovecentonove, andranno divise in parti uguali tra proprietario e lavoratore, e se vengono raccolte e portate alla macchina olearia a cura dei lavoratori, si dividerà a metà l'olio, senza tener conto dell'ulteriore spesa di estrazione, che sarà fatta a cura del proprietario. Eluso (sic?) il termine dei tre anni la produzione degli ulivi resterà per esclusivo conto del proprietario.
Per le contrade Martino, Marinella, Sciabica, cioè tutte le coste di dette contrade, ad incominciare dall'acquedotto già esistente, ad arrivare all'origine da dove incominciava il piano, si stabilisce con il Sign. De Luca, che accetta e concede, di rimanere gratuita per la durata di anni quattro in favore dei lavoratori non solo la produzione in derrate, ma i frutti di tutti gli alberi e piante che vi si trovano in possesso del proprietario per disporne a suo piacimento.
Per la contrada Vullo si stabilisce, sempre con lo cennato proprietario, che accetta e concede, di rimanere per la durata di anni cinque in favore dei lavoratori tutta la produzione, che sarà ricavata nel terreno che verrà boscato a cura di quest'ultimi.
Oltre a quando precedentemente già detto, concesso ed approvato, da tutte le parti costituite, sia diviene alle seguenti condizioni espresse dal proprietario:
A) Da parte dei lavoratori si concede al Sign. De Luca di potere, per questo solo anno, tenere fittare quell'orto detto Paione, come pure concedono allo stesso facoltà delle terre.
B) La potatura di tutti gli ulivi e tutt'altro che li riguarda, mettersi a cura e spese del Sign. De Luca, come pure la potatura dei mandorli, fichi, gelsi, cedri ed altro spetterà a cura del Sign. De Luca se vorrà adibire a tali lavori persone estranee ai costituiti lavoratori; in caso contrario la potatura di queste ultime piante nonché delle viti saranno a cura dei lavoratori se fra di loro saranno scelte le persone capaci.
C) Si stabilisce che allorché si andrà a stornare qualche pezzo di terreno i lavoratori a avranno diritto di portaci per loro esclusivo uso qualche somma di legna, non avranno però diritto di venderne a chicchesia, e contrariamente si obbligano a pagare Lire 10 per ogni soma di legna venduta, spiegando che gli alberi di alto fusto non potranno recidersi se non col permesso del proprietario.
D) Il proprietario si riserva una tomolata di terra vicino ai carciofi; un'altra tomolata davanti la Macchina olearia; i due filari di viti che sono sulla strada che dal Casino porta alla Sciabica; un poco di terra, circa 1/8 attorno alla vasca sotto il casino.
E) Resta convenuto che il proprietario regala per questa prossima semina di grano, lupini, arance (sic?), i suoi tre paia di bovi, senza percepire nessun compenso e senza capitania, però la guardia di detti bovi è da oggi devoluta ai lavoratori. Dopo la semina, come sopra, i bovi ritorneranno al proprietario.
F) Il guardiano Bonacci Palmerino, che sorveglierà, sotto la sua responsabilità, tutta l'azienda, affinché non si succedano furti o danni, verrà pagato per mesi sei dal solo proprietario, e più gli altri mesi sei verrà pagato a metà del proprietario e dei lavoratori.
G) Volendo in maggio procedere ai lavori di semina del granone alle macchie, i lavoratori hanno l'obbligo di riparare il fosso, che in diversi punti è avaricato (sic?), ripulendo nello stesso tempo il canale irrigatorio.
H) Essendosi per questi anni provveduto agli erbaggi del gregge nelle terre del Casale, non è più il caso di parlarne, resterà però stabilito che negli altri assegni, che si dovranno stabilire, gli erbaggi saranno assegnati di comune accordo fra il proprietario ed i lavoratori.
I) Si da incarico, da parte del proprietario e dei lavoratori, al Sign. Michele Manfredi, di provvedere ai necessari concimi, nonché all'organizzazione dei lavoratori, e loro direzione; e qualora i lavoratori non obbedissero agli ordini o provocassero scissure, s'intende nullo il presente contratto, e di comune accordo il proprietario può licenziare i costituiti lavoratori e gli altri che vi pigliarono parte, concedendo fin da ora al Sign. Michele Manfredi fu Pietro il diritto di poi continuare i lavori intrapresi, sotto le condizioni del presente contratto e per la durata nello stesso stabilita, a quei lavoratori ch'egli intenderà.
I concimi creduti necessari per semine a piante, fuorché ulivi, saranno pagati in porzione eguale col proprietario.
La direzione tecnica sarà eseguita di comune accordo tra il proprietari ed il predetto Michele Gigliotti.
L) Resta convenuto che i lavori di aratura dovranno essere fatti, per quanto sarà possibile, con gli attrezzi del Sign. De Luca, come quelli in ultimo perfezionamento.
M) Tutte quelle terre che non intenderanno coltivare i presenti lavoratori resteranno di conto del proprietario, il quale potrà adibirle a quell'uso che crederà, fino a che i lavoratori non ne faranno richiesta a tempo debito, alla quale richiesta il proprietario si obbliga concedere subito ad epoca, giusto consuetudine.
Il presente contratto si compone di due fogli scritti in tutte le sue facciate; viene letto alle parti, che accettano e confermano innanzi ai cui sottoscritti testimoni. Non viene firmato di alcuni delle parti perché dichiarano non saper scrivere.
Nocera Terinese 1° ottobre 1908.
Tratto da "NOCERA TERINESE Storia e Storie" Vol. 3 - Dal 1700 alla guerra 1915-18 di Adriano Macchione (ed. Ma.Per.)